Obbligo pec per gli amministratori di società

18 MARZO 2025

Facendo seguito ai chiarimenti contenuti nella nota n. 43836 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (c.d. “MIMIT”) del 12 marzo u.s., con la Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC degli amministratori della Società.

Decorrenza dell’obbligo

Decorrenza dell’obbligo per le imprese di nuova costituzione:

per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025, l’obbligo è in vigore a partire da suddetta data

Decorrenza dell’obbligo per le imprese già costituite:

le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi. La data del 30 giugno 2025 è stata individuata, in assenza di un termine fissato dalla norma, dalla circolare del MIMIT; in ogni caso, ove vi fosse l’iscrizione di una nuova nomina, o il rinnovo dell’amministratore o degli amministratori, o la nomina del liquidatore, in data antecedente al 30 giugno 2025, la comunicazione dovrà essere effettuata in tale circostanza

L’obbligo si estende a ciascun amministratore (o eventuali liquidatori) di tutte le imprese costituite in forma societaria (sia società di persone e sia di capitali), con alcune eccezioni (società semplice, società di mutuo soccorso, consorzi, società consortili).

L’amministratore che riveste tale ruolo in diverse società può, a propria scelta, utilizzare un unico indirizzo PEC o attivarne uno diverso per ciascuna società. È invece, esclusa la possibilità di utilizzare il medesimo indirizzo PEC dell’impresa (come era stato ipotizzato in un primo momento).

La comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori è obbligatoria e la mancata comunicazione comporta:
▪️ in linea generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro (aspetto che ha sollevato già qualche dubbio nella stampa specializzata);
▪️ in sede di nomina o rinnovo delle cariche sociali, la sospensione del procedimento da parte delle Camere di Commercio con l’invito alla regolarizzazione entro un congruo termine.

La comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori è obbligatoria e la mancata comunicazione comporta:

▪️ in linea generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro (aspetto che ha sollevato già qualche dubbio nella stampa specializzata);

▪️ in sede di nomina o rinnovo delle cariche sociali, la sospensione del procedimento da parte delle Camere di Commercio con l’invito alla regolarizzazione entro un congruo termine.

Mancato adempimento e sanzioni

Siamo comunque in attesa delle indicazioni operative da parte delle Camere di Commercio per procedere con l’adempimento.

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