Importazioni di oro e rottami: l’IVA come “diritto di confine” e le implicazioni sanzionatorie per il reverse charge

6 MARZO 2025

L’articolo 70, commi 5 e 6 del DPR 633/72 disciplina le importazioni di oro e rottami, effettuate da soggetti passivi nel territorio dello Stato, per le quali si applica il meccanismo del reverse charge in deroga alle ordinarie modalità di assolvimento dell’IVA in Dogana.

Il DLgs. 141/2024 non ha modificato la disciplina delle importazioni con reverse charge, lasciando inalterate le modalità di assolvimento dell’IVA all’importazione. Tuttavia, il decreto ha introdotto una nuova definizione di “diritto di confine”, includendovi anche l’IVA dovuta all’importazione.

Questa nuova qualificazione potrebbe avere implicazioni sul piano sanzionatorio, soprattutto per quanto riguarda le violazioni derivanti dall’errata applicazione dell’imposta per le importazioni di beni soggette al meccanismo del reverse charge.

Infatti, l’art. 70, comma 1 del DPR 633/72 stabilisce che per le controversie e le sanzioni si applicano le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Nonostante alcune incertezze interpretative, l’IVA relativa alle importazioni con reverse charge potrebbe essere considerata “diritto di confine” in caso di irregolare introduzione in consumo dei beni in Italia, come nel caso di mancata presa in carico della merce nella contabilità del deposito IVA.

 

Dr. Fabio Pasquale

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