Cessioni intra UE con prova di arrivo entro 90 giorni

22 GENNAIO 2025

Con il D.Lgs. 87/2024 (decreto “sanzioni”) è stata introdotta, con effetto dal 1° settembre 2024, una disposizione sanzionatoria nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario non residente (clausola EXW, franco fabbrica).

Nella fattispecie, viene contemplata nell’articolo 7 del D.Lgs. 471/1997 una sanzione pari al 50% dell’imposta per le cessioni intra-UE non imponibili se i beni non risultano pervenuti nello stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla partenza. La disposizione in esame si allinea a quanto già previsto per le cessioni all’esportazione.
La sanzione appena descritta non si applica se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata con conseguente versamento dell’IVA.
Queste regole richiedono un’accuratezza nella gestione delle cessioni intra-UE con resa EXW.

Pertanto, è fondamentale:

  • implementare un sistema di monitoraggio del trasporto per verificare l’effettivo arrivo dei beni entro i 90 giorni;
  • richiedere tempestivamente una dichiarazione scritta di ricezione della merce al cessionario;
  • chiedere una consulenza per assicurarsi la corretta applicazione delle nuove regole.

Dr. Fabio Pasquale

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