Approccio look-through e beneficiario degli interessi determinanti ai fini dell’esenzione da ritenuta ex art. 26 c.5-bis DPR 600/73
10 marzo 2025
Con la sentenza n. 4427, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un finanziamento a medio-lungo termine erogato formalmente alla società italiana dalla controllante lussemburghese che aveva reperito a sua volta le risorse dal socio unico, ovvero un Fondo lussemburghese, al quale retrocedeva gli interessi incassati. La suprema Corte, ricordando la ratio legis sottesa all’esenzione da ritenuta di cui all’art. 26 comma 5-bis del DPR 600/73, e riprendendo l’articolo 1 del TUIR e l’articolo 11 del modello OCSE relativo ai trattati contro le doppie imposizioni,
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afferma, in sintesi, che occorre utilizzare l’approccio look-through nonché verificare il beneficiario effettivo degli interessi e quindi i requisiti soggettivi di cui alla norma citata vanno esaminati in relazione all’effettivo percipiente nonché al reale erogatore del finanziamento.
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